Simone Veronese PRESIDENTE
Statuto
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita una associazione denominata: “SCI CAI SCHIO 1910 Associazione Sportiva Dilettantistica”
in breve qui di seguito SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D. o SCI CAI SCHIO 1910.
L’Associazione ha sede in Schio – Via Alessandro Rossi, 8.
Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. è diretta derivazione dello Ski Club Veneto costituitosi nel 1910 e dello Ski Club Val Leogra Schio.
Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. è gruppo autonomo del C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Schio.
Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. rispetta e si attiene allo spirito del C.A.I. Club Alpino Italiano perseguendo gli scopi del medesimo.
I colori sociali sono il rosso ed il giallo.
Articolo 2 – Scopo
2.1 – L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire la pratica dello sci in tutte le sue forme e le discipline che fanno capo alla F.I.S.I Federazione Italiana Sport Invernali. L’associazione promuove le suddette discipline sia nell’aspetto agonistico-sportivo che nell’aspetto ricreativo.
2.2 – Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. può collaborare con altri enti o società per lo sviluppo di iniziative che si ricolleghino ai suoi fini privilegiando il C.A.I. Club Alpino Italiano e gli altri gruppi che allo stesso fanno riferimento. Lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. può aderire ad altre federazioni a carattere sportivo.L’associazione dovrà rimanere sempre completamente indipendente nei confronti di organi di governo centrale e periferico, di aziende pubbliche o private e di organizzazioni partitiche o sindacali.
2.3 – L’associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le attività riferibili alla stessa.
2.4 – L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Soci
4.1 – Possono far parte dello Sci Cai Schio 1910 A.S.D. le persone fisiche che siano interessate all’attività dell’associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente del Consiglio Direttivo.
4.2 – I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività svolte dalla associazione; hanno l’obbligo di comportarsi secondo i principi della correttezza sportiva; hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni per l’iscrizione e la partecipazione alle gare, allenamenti ed altre attività dell’associazione. Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice, qualunque socio può essere radiato dall’associazione.
4.3 – Ogni socio può decidere liberamente di rinnovare la propria appartenenza all’associazione.
Articolo 5 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei conti.
Articolo 6 – Assemblea dei soci
6.1 – L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altre località da indicarsi nell’avviso di convocazione per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale indicati all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.
La data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
6.2 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Hanno diritto di voto i soci che nell’anno stesso compiranno sedici anni. Ogni socio con diritto di voto può essere portatore di un massimo di due deleghe da rilasciarsi per iscritto. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno di convocazione della prima.
6.3 – L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
6.4 – L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dall’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale.
6.5 – L’Assemblea delibera inoltre sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
6.6 - L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo oppure con la domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.
6.7 – I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare lo scopo dell’associazione stabilito nel precedente art. 2.
Articolo 7 – Consiglio Direttivo
7.1 – Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dall’Assemblea; il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di quindici membri che devono essere soci maggiorenni. Il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo per il successivo mandato, viene fissato di volta in volta dal Consiglio uscente. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci C.A.I.. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, a titolo consultivo, anche il Presidente del C.A.I. Club Alpino Italiano – sezione di Schio. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Fra i consiglieri eletti colui che abbia riportato il maggior numero di voti, convoca il Consiglio entro 15 giorni dall’assemblea per eleggere il Presidente ed i consiglieri investiti di particolari funzioni. In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. I consiglieri rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
7.2 – Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere i quali durano in carica per l’intera durata del consiglio e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni mese, escluso il periodo estivo. Della riunione del Consiglio viene redatto verbale il quale viene approvato nella riunione successiva.
7.3 – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l’importo della quota annua di associazione;
d) decide sulle attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 2.2;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei soci;
f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci;
g) adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci ed in particolare nei confronti di chi svolge attività agonistica;
h) nomina eventuali commissioni composte da consiglieri ed anche da semplici soci, demandando alle stesse speciali incarichi.
7.4 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà dei consiglieri.
Articolo 8 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta lo Sci Cai Schio 1910 A.S.D. a tutti gli effetti, ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte ai terzi. Il Presidente può rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi. In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei Vice Presidenti. Spetta al Presidente firmare il rendiconto economico e finanziario annuale e tutti i documenti ufficiali dell’Associazione. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha diritto di partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo del C.A.I. Sezione di Schio.
Articolo 9 – I Revisori dei Conti
9.1 - L’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo elegge, tra i soci, anche due Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.2 – I Revisori:
a) provvedono, anche individualmente, a verifiche di cassa, al controllo delle registrazioni contabili, redigendo appositi verbali e presentano la relazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
b) partecipano alle sedute dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
9.3 – La carica di Revisore dei Conti è gratuita.
Articolo 10 - Le commissioni
10.1 - Le commissioni vengono nominate dal Consiglio Direttivo. Possono far parte della commissione sia consiglieri sia semplici soci. Ogni commissione nomina tra i propri membri un responsabile. Per l’espletamento del loro incarico le commissioni potranno disporre dei fondi fissati dal Consiglio Direttivo sulla base del bilancio preventivo e delle disponibilità esistenti. Dell’utilizzo dei fondi risponderanno al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo è membro di diritto di tutte le commissioni.
10.2 – Le commissioni sportive di fondo, discesa e sci alpinismo hanno primariamente finalità agonistiche e sono preposte all’organizzazione ed alla realizzazione dei programmi sportivi riservati agli iscritti delle squadre.
Sono composte da consiglieri e/o altri soci nominati in seno al consiglio ed hanno durata pari a quella del consiglio. Hanno completa autonomia organizzativa e tecnica e rispondono del proprio operato al Presidente nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Dispongono finanziariamente delle dotazioni di bilancio assegnate in base al programma preventivato dalla commissione stessa ad inizio stagione e ne rispondono annualmente.
Articolo 11 – Il Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito:
a. da beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell’associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
c) da contributi provenienti da enti pubblici o da privati;
d) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione o ogni entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Articolo 12 – Esercizio sociale e rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o nei termini fiscalmente dovuti, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario, oltre ad una relazione tecnico-sportiva.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Articolo 13 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.
Articolo 14 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e le norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci del 2 Novembre 2011.
Consiglio
Adeluccio Dal Santo CONSIGLIERE
Boris Sostizzo CONSIGLIERE
Carlo Ceola CONSIGLIERE
Chiara Martini CONSIGLIERE
Chiara Veronese CONSIGLIERE
Cristiano Morbiato CONSIGLIERE
Dario Dal Maso TESORIERE
Fabio Dal Cucco CONSIGLIERE
Gianluigi Dall'Alba CONSIGLIERE
Giorgio Dal Molin CONSIGLIERE
Giovanni Papesso CONSIGLIERE
Guido Capozzo CONSIGLIERE
Marco Ponza CONSIGLIERE
Nicola Soldà CONSIGLIERE
Simone Schiavon CONSIGLIERE